E’ scoppiato l’ennesimo scandalo sul calcio-scommesse!
La Procura Distrettuale di Catania ha denominato il blitz, con il quale si rischia di stravolgere la composizione del prossimo campionato di serie B, “I treni del gol“.
A seguito del colloquio tra il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone ed il Presidente della Lega Serie B Andrea Abodi, è stata formulata la proposta di inserire i reati di frode sportiva e di raccolta illecita di scommesse sportive nell’area di competenza della Legge 231/2001. (Fonte FIGC)
Dal momento che le società sportive sono a tutti gli effetti enti con personalità giuridica, ovvero delle vere e proprie “aziende”, vorremmo approfittare per ricordare come dovrebbe funzionare a loro tutela il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) ai sensi della 231, se correttamente implementato ed applicato.
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche (organizzazioni) aggiungendosi a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione.
Ecco uno schema esemplificativo in un’ipotesi di illecito:
Clausola esimente
La società non risponde del reato addebitatole, se prova le seguenti circostanze:
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[list_item]ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi[/list_item]
[list_item]è stato nominato un OdV (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo[/list_item]
[list_item]il reato è stato commesso eludendo in modo fraudolento il modello[/list_item]
[list_item]non c’è stata omessa o insufficiente vigilanza dell’OdV[/list_item]
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Sanzioni
Le misure sanzionatorie previste sono:
– Pecuniaria: da 25.823€ a 1.549.371€ (in base al meccanismo delle quote)
– Interdittiva: può essere temporanea (3-24 mesi) o definitiva e si sostanzia in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi/sussidi o revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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LE SANZIONI INTERDITTIVE POSSONO ESSERE ANCHE APPLICATE IN VIA CAUTELARE (massimo 12 mesi)
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– Confisca del profitto del reato
– Pubblicazione della sentenza
In sintesi, conviene o no adeguarsi alla Legge 231?
Per conoscere le ultime linee guida per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 visitate la pagina dedicata.
A presto!