
Secondo la Sovrintendenza medica ogni anno viene ritenuto di origine professionale il 10-15% delle circa 500 denunce legate a questo tipo di disturbi, a seguito delle quali si rende necessario un percorso di accertamento obiettivo, che riguarda non solo l'inquadramento clinico, ma soprattutto l'identificazione oggettiva dell'esistenza di un'efficiente causa psico-stressante.
In base alle statistiche dell’INAIL sul posto di lavoro i carichi di tensione sono, spesso, all'ordine del giorno. Turni troppo lunghi, dissidi con i colleghi, ansia da prestazione, mettono a rischio il benessere dell'ufficio. Per l'Istituto queste patologie non sono una novità; da tempo infatti vengono compresi nella tutela assicurativa anche quei casi di patologie psichiche e psicosomatiche dovuti all'esposizione ad un evento "stressogeno" acuto.
"Negli ultimi anni la problematica si è estesa alle situazioni patologiche che alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro possono avere sugli individui che non sono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro", spiega Marta Clemente, dirigente della Sovrintendenza medica dell'Istituto.
"In totale le denunce pervenute all'INAIL per questo tipo di disturbi sono circa 500 l'anno. Solo nel 10-15% dei casi, però, sono state ritenute malattie di origine professionale. "Trattandosi di patologie a origine multifattoriale, il percorso metodologico per l'accertamento del nesso causale tra condizione/rischio e malattia denunciata segue lo stesso iter accertativo previsto per le altre malattie professionali", continua Clemente, "e necessita di un atteggiamento rigoroso ed obiettivo, che riguarda non solo l'inquadramento clinico della malattia, ma soprattutto l'identificazione oggettiva dell'esistenza di un'efficiente causa lavorativa psico-stressante". Lungo questo percorso di accertamento il documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato elaborato dall’azienda assume una valenza critica per stabilire la responsabilità del datore di lavoro sul quale l’INAIL potrebbe fare rivalsa.
Alla luce delle nuove disposizioni (Circ. 18/11/2010 Min. del Lavoro) la valutazione del rischio stress correlato è un obbligo a carico del datore di lavoro.
"La valutazione prende in esame non i singoli soggetti, ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo un'analisi che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione dell'organizzazione aziendale", aggiunge la dottoressa. "Possono essere, per esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato ufficio oppure chi svolge la medesima mansione".
Secondo le direttive del ministero va fatta una valutazione preliminare dei dati oggettivi (es. indici infortunistici, assenze per malattia, lamentele dei dipendenti, orari di lavoro e turnazioni); se questa rivela situazioni di rischio e se le misure adottate dal datore di lavoro risultano inefficaci, si procede ad una seconda valutazione più approfondita, che prevede l'analisi della situazione organizzativa attraverso strumenti come i focus-group, le interviste semistrutturate o i questionari. Nelle grandi aziende questo tipo di indagine può essere fatta su un campione rappresentativo di lavoratori.