Sono ancora in corso i processi penali per le responsabilità sui crolli strutturali di alcune aziende romagnole a seguito del terremoto del 2012.
I rischi collegati ad un potenziale evento sismico necessitano di una attenta valutazione, come previsto dagli art. 17 e 28 del D.Lgs 81/2008, soprattutto per gli immobili non costruiti con criteri anti-sismici.
Cosa rischia il datore di lavoro?
Premettendo che, dopo il terremoto del 2012, il Ministero del Lavoro ha diramato un comunicato in cui “si obbliga il datore di lavoro a garantire, per quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico” e che l’art. 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore“, vediamo quali sono le possibili conseguenze a seguito di eventuali inadempienze.
Qualora si verifichino violazioni delle norme anti-infortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro, è prevista una pena fino a 3 anni per lesioni personali gravissime (art. 590 del codice penale) e fino a 7 anni per omicidio colposo (art. 589 del codice penale). Le stesse violazioni di cui sopra, in virtù del D.Lgs 231/2001, potrebbero generare la responsabilità diretta della società (persona giuridica) e coinvolgerla in un procedimento amministrativo di natura “penale”, con conseguenti sanzioni pecuniarie ed interdittive: interdizione dell’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Gli esiti di una valutazione del rischio sismico, solitamente coadiuvata da un professionista o dal costruttore dell’immobile, potrà avere i seguenti risultati:
- non sono necessari interventi
- non sono necessari interventi, purché si prevedano delle limitazioni nell’uso dei locali
- sono necessari interventi con lo scopo di adeguamento e/o miglioramento globali o locali.
Una volta individuati gli interventi necessari, il datore di lavoro è tenuto ad effettuarli il prima possibile (art. 64 del D.Lgs.81/2008) per eliminare le criticità evidenziate che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Fonti: ASL Bergamo, Adaptland
A presto!